venerdì 13 settembre 2013

E DOPO IL 31 DICEMBRE 2013?

La conversione in legge del cosiddetto "Decreto EcoBonus" innalzando e prorogando gli sgravi fiscali al 31 dicembre 2013, si impegna a stabilizzare a partire dal 2014 tali agevolazioni approvando entro fine anno le relative norme.
Non se ne conoscono però i termini e le misure, anche se è probabilmente che le aliquote siano differenti dalle attuali.
Nei mesi passati si ipotizzava un unico beneficio fiscale del 36% nel quale far rientrare sia interventi di ristrutturazione edi...lizia che di riqualificazione energetica.
Personalmente ritengo che i secondi abbiano diritto ad uno sgravio più importante o comunque differenziato proprio in nome dell'efficientamento energetico, ma resta che al momento nulla è certo.

Crediamo quindi opportuno, per tutti coloro che hanno in programma interventi di questa seconda tipologia, di provvedere entro la fine dell'anno. Difficilmente le condizioni potranno essere migliori.

Ricordiamo che rientrano nello sgravio del 65% e le elenchiamo in ordine di benefici energetici ottenibili:
- Isolamenti dell'involucro (cappotto)
- Sostituzione di caldaie con installazione di valvole termostatiche
- Sostituzione di serramenti

Spendiamo bene il nostro danaro per spenderne meno in futuro (e non dimentichiamo, per mantenere allineato ai prezzi di mercato il valore del nostro immobile).
Riqualificare energeticamente le nostre abitazioni è una sorta di investimento ed i risparmi di gestione sono tangibili se operiamo in modo consapevole e stimando, di caso in caso, i costi/benefici di ogni singolo intervento e la sua opportunità in termini di rientri e risparmi.

Chiedeteci senza alcun impegno sopralluoghi e preventivi, li accompagneremo sempre con tabelle di dettaglio sugli sgravi fiscali e simulazioni dei risparmi economici ottenibili.
 
 

martedì 3 settembre 2013

IL "FAI DA TE" NON SEMPRE PAGA

Oggi ci hanno chiesto se fosse possibile accedere alla detrazione fiscale per il risparmio energetico a fronte dell'acquisto eseguito dal privato di una caldaia a condensazione.

La nostra risposta è: no!

Per cominciare l'acquirente ha acquistato con IVA al 21% quando - pur tenendo conto che la caldaia è un cosidetto "bene significativo" e che quindi l'IVA agevolata è commisurata alla prestazione di manodopera - avrebbe probabilmente potuto acquistare l'intera fornitura ed installazione con IVA al 10%.

La sola caldaia non accede al beneficio fiscale del 65% se non accompagnata da acquisto ed installazione di valvole termostatiche su tutti i termosifoni.

I pagamenti per l'accesso al beneficio debbono essere eseguiti tramite bonifico bancario con causale specifica.

Ci spiace quando veniamo consultati a posteriori.
Forse questo conoscente non voleva sentirsi in imbarazzo chiedendoci un'informazione avendo magari già in mente altro fornitore/installatore, ma come si usa dire "meglio arrossire prima che sbiancare dopo": avremmo dato lui la risposta anche se avesse fatto eseguire l'opera ad altri.
E beh, ora lo sa.

Un altra persona, oggi nostro committente, ha in passato optato per l'acquisto e la posa dei serramenti dalla stessa impresa edile che stava ristrutturandogli casa: bravo! In effetti quelli che allora gli proponemmo costavano un po' di più.
Ora ha dei serramenti non posati a regola d'arte, senza le debite schiumature, persiane con problemi di stabilità ed ha avuto accesso alla defiscalizzazione del 36% perché l'impresa edile non si è certo preoccupata di differenziare le fatture e disbrigare la pratica del 50% spettante alla sostituzione dei serramenti.
Avrà davvero risparmiato infine?


Insomma, al di là degli aneddoti, a volte davvero non ha senso cercare risparmi apparenti senza valutare i reali vantaggi ottenibili.

Attenzione alla scadenza del prossimo 31 dicembre.