L'art. 11 comma 1 del Decreto Sviluppo riporta:
"Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare"
Salvo quindi diverse interpretazioni che l'Agenzia delle Entrate dovesse pronunciare, si ritiene che anche coloro che abbiano iniziato interventi di ristrutturazione prima del presente decreto, possano godere del benificio del 50% per i pagamenti da effettuarsi dopo dall'entrata in vigore dello stesso.
Nessun commento:
Posta un commento