Nelle scorse settimane è stato pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.201 (Decreto Salva Italia) nel quale è
contenuta, all'art.4, la proroga degli incentivi fiscali del 55% legati agli
interventi di efficienza energetica sino al 31 dicembre 2012.
Il meccanismo degli incentivi fiscali è stato introdotto
con la finanziaria 2007 ed il suo fine è quello di agevolare gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici, attraverso una detrazione di imposta.
Il beneficio consiste nella detrazione del 55% delle spese sostenute da detrarsi in 10 anni e sino all'ammontare dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Il beneficio consiste nella detrazione del 55% delle spese sostenute da detrarsi in 10 anni e sino all'ammontare dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Riteniamo però opportuno ricordare che una detrazione fiscale è diversa da una deducibilità: la prima ha valore direttamente sull'imposta, la seconda sul reddito imponibile.
Se la detrazione equivale ad un reale risparmio monetario è anche vero che coloro che ne usufruiscono debbono avere un imponibile superiore al valore della quota "recuperabile" altrimenti parte di tale importo andrebbe perso.
Crediamo quindi importante, nella valutazione di tale strumento ed al fine di evitare di trasformarlo in uno "specchietto per allodole" che tale ultima considerazione vada tenuta presente in fase valutativa.
La detrazione spetta a tutti i contribuenti, siano persone
fisiche o giuridiche, a determinate condizioni e per specifici interventi.
L'immobile sul quale si effettuano gli
interventi deve esistere, essere accatastato e dotato di impianto di riscaldamento.
Per fare un esempio concreto: se eseguo un recupero sottotetto ed al contempo provvedo alla coibentazione delle pareti esterne ed alla sostituzione dei serramenti dell'intero immobile, la detrazione mi verrà riconosciuta solo sui costi riguardanti la parte esistente dell'edificio e non su quelli relativi al nuovo sottotetto.
Per fare un esempio concreto: se eseguo un recupero sottotetto ed al contempo provvedo alla coibentazione delle pareti esterne ed alla sostituzione dei serramenti dell'intero immobile, la detrazione mi verrà riconosciuta solo sui costi riguardanti la parte esistente dell'edificio e non su quelli relativi al nuovo sottotetto.
Gli interventi ammessi alla detrazione
sono:
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI ossia la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
dell'intero immobile (non quindi della singola unità abitativa)
INTERVENTI SUGLI
INVOLUCRI EDIZILI ossia il miglioramento delle prestazioni termiche delle unità
abitative tramite la sostituzione di serramenti
e la coibentazione di strutture
verticali ed orizzontali
L’INSTALLAZIONE DI
PANNELLI SOLARI per la produzione di acqua calda sanitaria e
l'integrazione al riscaldamento
La SOSTITUZIONE DEGLI
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ossia
sostituzione totale o parziale degli attuali impianti con caldaie a condensazione, pompe di calore ed impianti geotermici.
Sono stati inoltre aggiunti gli scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di scaldacqua tradizionali.
Sono stati inoltre aggiunti gli scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di scaldacqua tradizionali.
Per ognuno di questi
interventi è stabilito un limite di
spesa ammissibile e le caratteristiche
tecniche e di rendimento da rispettarsi.
Senza volerci dilungare qui con dettagli e norme di riferimento vi rimandiamo
al Guida dell'Agenzia delle Entrate redatta lo scorso Luglio e relativa
proprio alle detrazioni fiscali conseguenti agli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici.
L'IVA per gli interventi di
efficientamento energetico di unità residenziali è intesa agevolata al 10% (salvo prossime modifiche) ed anch'essa detraibile nel caso di soggetto per il
quale essa sia un costo, come per le persone
fisiche, mentre non lo è in caso di persona giuridica.
Anche il discorso dell'IVA meriterebbe alcuni dettagli, ma vi rimandiamo come sopra alla Guida dell'Agenzia delle Entrate per eventuali approfondimenti.
Anche il discorso dell'IVA meriterebbe alcuni dettagli, ma vi rimandiamo come sopra alla Guida dell'Agenzia delle Entrate per eventuali approfondimenti.
A fini esemplificativi, inseriamo un'ipotesi di costo per la sostituzione di serramenti e la relativa simulazione dei benefici fiscali di cui abbiamo scritto.
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